Modello Redditi PF e Quadri Aggiuntivi

Supporto nella compilazione del Modello Redditi PF e Quadri Aggiuntivi online, su appuntamento o in back-office.

 

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La pagina è in aggiornamento in attesa delle direttive definitive 2026 dell’Agenzia delle Entrate

Servizi Confindustria Bergamo è sede partner di Assocaaf.

 

Indice dei contenuti:

Modello Redditi PF (ex Unico)

È un modello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche.
A differenza del Modello 730, la liquidazione delle imposte non avviene attraverso un sostituto d'imposta ma deve provvedere direttamente il contribuente.

Il servizio può avvenire online, su appuntamento o in back-office.

 

Chi deve presentare il Modello Redditi PF?

Devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche - e NON il Modello 730 - coloro che:

1) nel 2025 hanno percepito:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
  • redditi di lavoro autonomo con Partita IVA
  • redditi di lavoro autonomo art. 50 TUIR (soci di cooperative artigiane)
  • redditi diversi non compresi nel quadro D, righi D4 e D5
  • plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o in società estere residenti in Paesi
  • redditi provenienti da trust come beneficiari
  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie”  oltre i limiti normativi

2) non risultano residenti in Italia nel 2025 e/o 2026;

3) utilizzano crediti d’imposta per redditi esteri (diversi da rigo G4);

4) hanno percepito pensioni estere (art. 49 TUIR) trasferendo la residenza in comuni del Mezzogiorno ≤ 20.000 abitanti;

5) destinano a locazione breve più di 4 appartamenti (dal 2026 diventeranno 2);

 

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Tutti coloro che possono presentare il Modello 730, in alternativa, possono presentare il Modello Redditi PF:

  • Per i deceduti nel 2025 o entro il 30 settembre 2026, gli eredi possono presentare il  Modello 730.
  • Per i decessi successivi al 30 settembre 2026, è obbligatorio il Modello Redditi PF.

 

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Novità 730: i quadri W, M e T per i redditi esteri

Nel 2025 si è conclusa la riforma normativa che ha portato ad inserire i redditi esteri nel 730, con l’introduzione anche del quadro T. Un’importante semplificazione per chi presenta il Modello 730 può compilare i nuovi Quadri W, M e T senza dover ricorrere al Modello Redditi.

  • il Quadro W sostituisce il Quadro RW per il monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE
  • il Quadro M sostituisce il Quadro RM per utili, interessi e dividendi
  • il Quadro T sostituisce il Quadro RT per le plusvalenze finanziarie

 

Quadro RW (o W nel 730): Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio - IVIE/IVAFE

Devono compilare il Quadro RW (o quadro W nel 730) tutti i residenti in Italia che detengono beni o investimenti all’estero, ad esempio: conti correnti (anche online come Revolut, Wise, N26) con alcune eccezioni, immobili, stock option non gestite da intermediari finanziari italiani, partecipazioni in società non residenti, crypto-asset, metalli preziosi o opere d’arte custodite all’estero.

 

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Quadro RT (o T nel 730): Plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria

Il Quadro RT (o Quadro T nel 730) serve a dichiarare e tassare le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni, fondi di investimento, obbligazioni, altri strumenti finanziari e cripto-asset. La tassazione ordinaria delle plusvalenze è pari al 26%, mentre le eventuali minusvalenze possono essere riportate negli anni successivi per ridurre imposte future.

 

Quadro RM (o M nel 730): Redditi esteri a tassazione separata o imposta sostitutiva

Il Quadro RM (o quadro M nel 730) deve essere compilato nei casi in cui il contribuente percepisca:

  • redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate ritenute a titolo d’imposta
  • interessi, premi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari sui quali non si sia pagata l’imposta sostitutiva
  • redditi soggetti a tassazione separata, come indennità di fine rapporto (TFR) o arretrati erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta
  • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%
  • proventi derivanti da depositi a garanzia, anch’essi soggetti a imposta sostitutiva del 20%
  • rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2025, da riportare secondo la normativa vigente

 

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Scadenze e pagamenti

  • 30 giugno 2026: saldo 2025 e prima rata acconto 2026
  • 30 luglio 2026: saldo 2025 e prima rata acconto 2026 con maggiorazione 0,40%, a titolo di interesse
  • 1° dicembre 2026: seconda rata acconto 2026
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I tuoi riferimenti per il Modello Redditi PF e Quadri aggiuntivi

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