Modello Redditi PF 2024 e Quadri Aggiuntivi

Supporto nella compilazione del Modello Redditi PF e Quadri Aggiuntivi online, su appuntamento o in back-office.

Servizi Confindustria Bergamo è sede partner di Assocaaf.



Modello Redditi PF (ex Unico)

È un modello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche.
A differenza del Modello 730, la liquidazione delle imposte non avviene attraverso un sostituto d'imposta ma deve provvedere direttamente il contribuente.

Il servizio può avvenire online, su appuntamento o in back-office.

 

Chi deve presentare il Modello Redditi PF 2024

Non possono presentare il modello 730 ma invece devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2024 coloro che:

1) nel 2023 hanno percepito:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);

  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;

  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

2) nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia;

3) devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);

4) utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;

5) nel 2023 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;

6) devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;

7) coloro che destinano a locazione più di 4 appartamenti.

 

Tutti coloro che possono presentare il Modello 730, in alternativa, possono presentare il Modello Redditi PF.

  • Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2022 delle persone decedute nel 2022 o entro il 30 settembre 2024, gli eredi possono utilizzare il Modello 730;
  • per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.

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Quadri Aggiuntivi Modello Redditi PF 2024 (RW-RM-RT)

In alcuni casi (ad esempio per immobili, conti correnti o attività finanziarie posseduti o detenuti all'estero), è necessario predisporre dei moduli aggiuntivi alla dichiarazione dei redditi.

Dal 2024 la normativa non prevede più la possibilità di compilare separatamente i quadri aggiuntivi RW e RM per i redditi esteri per chi presenta il Modello 730 ma questi devono essere parte integrante del Modello 730 (quadri W e L).
Resta invece come aggiuntivo del Modello Redditi il quadro RT (per dichiarare plus o minus valenze).
In alternativa, può essere presentato il Modello Redditi PF, comprendenti i quadri RW, RM e RT.

Devono presentare i Quadri Aggiuntivi 2024 i contribuenti che:

  • sono soggetti al monitoraggio fiscale (Quadro W o RW);
  • sono soggetti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE (Quadro W o RW);
  • hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva (Quadro RT, solo Modello Redditi);
  • hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata (come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi) quando sono erogati da soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, ossia che non fanno da sostituti d'imposta (Quadro RM, solo Modello Redditi);
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (quest'ultimi vanno dichiarati nel modello base), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (Quadro L o RM).

 

Modulo W o RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio - IVIE/IVAFE

Il quadro W o RW riveste una doppia funzione:

  • assolvere gli obblighi del monitoraggio fiscale;
  • calcolare e liquidare (attraverso l’elaborazione del modello F24) le eventuali imposte dovute (IVIE - imposta sul valore degli immobili situati all'estero; IVAFE - imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

Deve essere presentato dai contribuenti che nel corso del 2023, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, hanno detenuto:
 

  • investimenti all’estero: beni patrimoniali suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia (immobili, diritti reali immobiliari o quote di essi, oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni/navi da diporto, beni mobili iscritti in pubblici registri esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia);
  • attività estere di natura finanziaria: attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (attività i cui redditi sono corrisposti da soggetto non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, le obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merci e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; contratti derivati stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all’estero; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare gestite da società ed enti di diritto estero; le polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione organizzate da compagnie estere; le attività finanziarie italiane detenute all’estero; le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in paesi diversi da quelli collaborativi; le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari finanziari; i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale in contribuente intrattiene il rapporto di lavoro – cd. stock option), le cripto-attività.



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Quadro RT - Plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria

Deve essere presentato dai soggetti che nel 2023 hanno realizzato:

  • plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
  • solo minusvalenze (possibilità in aggiunta al Modello 730) derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Inoltre, per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni).

 

Quadro L o RM - Redditi soggetti a imposta sostitutiva

Deve essere presentato dai contribuenti che nel 2023 hanno percepito:

  • redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
  • interessipremi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996 e successive modificazioni;


Il Quadro L o RM, inoltre, deve essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni e operata nel 2023.

Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata

Deve essere presentato dai contribuenti che nel 2023 hanno percepito:

  • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
  • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il Modello 730 e devono presentare anche il Quadro RM del Modello Redditi non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

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